STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE

“ CENTRO NOAH – ARTI DEL BENESSERE – APS”

 

 

Denominazione e sede

 

Art. 1) Ai sensi della legge n.383 del 7 dicembre 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “CENTRO NOAH – ARTI DEL BENESSERE– APS”.

L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.

 

Art. 2) L’Associazione ha sede in Pescia (Pt), Via del Giuggiolo n.18 int. 3 .

La sede sociale può essere cambiata senza modificare il presente statuto.

 

 

Finalità

 

Art. 3) L’associazione persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale, spirituale e di ricerca etica a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Scopo dell'associazione è in particolare di riunire in un unico ambito tutte quelle discipline che si prefiggono lo scopo di stimolare la ricerca e la sperimentazione dell'individuo nei vari campi delle pratiche olistiche e del benessere globale al fine di ottenere un miglioramento sempre crescente della qualità delle proprie condizioni fisiche, mentali, emotive e spirituali, d'integrazione ed evoluzione personale e sociale, di rispetto e tutela dell'ambiente e della sua ecologia.

A tal fine organizzerà incontri, servizi, attività culturali e di ricerca etica, interiore e spirituale atte a promuovere contatti e relazioni interpersonali tra gli associati, con altre associazioni e con qualsiasi altro soggetto che ne persegua gli stessi fini.

 

Art. 4) L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 5) L’Associazione intende operare nei settori delle discipline del benessere e bio-naturali così come previsto dalla Legge Regionale Toscana n.2/2005 e dalla Legge n4/2013 del 14 Gennaio 2013.

 

Rientrano negli scopi dell’associazione:

 

La promozione, diffusione, pratica, studio e insegnamento delle discipline del benessere e bio-naturali le pratiche e le tecniche, naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona,

Tutela e sviluppo delle discipline ed attività propedeutiche al mondo sportivo di carattere educativo, pedagogico, culturale, ludico e di promozione sociale.

L’acquisizione o gestione o locazione di strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sopra indicate

L’organizzazione e l’attuazione di attività come corsi, centri e scuole, stages, seminari, convegni, proiezioni e conferenze, attività ricreative, correlate allo scopo sociale. Tale attività può inoltre essere rivolta anche a non soci nell’ambito di corsi, stages, seminari amatoriali e professionali, convegni, manifestazioni promozionali, gestiti dall’associazione in collaborazione e/o finanziati da enti pubblici e/o privati, scuole, associazioni o enti di formazione professionale nel rispetto delle norme vigenti in campo tributario.

Operare con propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti.

 

L’associazione intende provvedere all’assistenza continua dei propri associati, allievi del centro e non, sia attraverso l’impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per la pratica delle discipline e assistenza varia, sia attraverso la possibilità di far acquisire al socio abbigliamento, altri beni e attrezzature per la pratica delle discipline.

 

La divulgazione di quanto sopra anche attraverso stampati, libri, dvd e cd, siti e portali internet, ogni forma di “comunicazione e mass-media”.

 

L’associazione si propone di svolgere occasionalmente attività di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità.

In via esemplificativa e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

la promozione di raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori;

aprire un sito internet con possibilità di scambi e vendite di materiale per l’esercizio delle attività sportive e per la promozione e divulgazione delle discipline del benessere e bio-naturali;

promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all’estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza delle discipline del benessere e bio-naturali;

svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre aperte al pubblico ed aventi per tema le disciplina sopra indicate.

 

 L’associazione potrà istituire altre sedi operative e può operare sull’intero territorio nazionale.

 

L’associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

 

L’associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, attività culturale di qualunque genere, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 6 ) Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, si avvarrà prevalentemente di attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.

 

Qualora fosse necessario potrà altresì assumere dipendenti e/o usufruire di lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati anche a carattere temporaneo.

 

Per poter promuovere e realizzare quanto sopra esposto sia presso la propria sede che altrove, l'Associazione potrà:

organizzare eventi e manifestazioni d'ogni genere attinenti alle proprie finalità (congressi, conferenze, forum, seminari, corsi, mostre, feste, concerti, cene, gite sociali, ecc.);

offrire servizi gratuiti e a pagamento atti a raggiungere il benessere fisico, psichico, emotivo e spirituale (yoga, pilates, attività corporee, lavoro corporeo, naturopatia, danza, attività artistiche, musica, lavori energetici e di meditazione, ricerca etnica, attività culturali, scientifiche e socio-educative, informazione su strategie e percorsi rivolti al benessere e alla qualità di vita);

offrire attività di formazione attraverso corsi gratuiti e a pagamento, seminari d'aggiornamento e perfezionamento teorici/pratici in varie pratiche e tecniche; olistiche ivi comprese attività sportive non agonistiche e motorie di vario genere

organizzare percorsi creativi e d'impegno sociale con bambini, adolescenti, adulti e anziani anche presso strutture pubbliche e private;

fornire servizi di consulenza e orientamento per singoli, famiglie e gruppi (anche tramite la creazione di consultori e punti d'ascolto);

Organizzare e gestire mense, cucine, ristoranti, ostelli, palestre, alberghi ed altri luoghi atti all'accoglimento ed alla ristorazione dei soci e delle persone che frequenteranno l’Associazione;

Patrocinare le manifestazioni che in Italia ed all’estero, possano favorire il prestigio e la conoscenza dell’associazione;

editare in proprio o tramite terzi riviste, audiovisivi e altro materiale divulgativo sia in forma cartacea sia in forma elettronica e attraverso siti internet,

ed esercitare qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

 

Le attività presentate sono finalizzate al raggiungimento del benessere globale della persona e sono orientate all’impegno sociale. Sono atte a praticare e favorire ogni tipo di tecnica per il raggiungimento degli scopi previsti dallo statuto di cui agli artt 3,4 e 5. In particolare può anche essere favorita l’attività medico-terapeutica, psico-terapeutica, corporea e spirituale, atta a favorire il benessere globale del corpo, della mente e dello spirito, nella visione olistica, nel rispetto delle norme sulle professioni e delle attività riservate esclusivamente e unicamente a professionisti autorizzati secondo le norme civilistiche, in particolare l’art. 2229 e seguenti, e dai relativi codici deontologici di riferimento.

 

Non costituiscono una terapia né un sostituto alla pratica medica o di psicoterapia ove essa sia richiesta, desiderata o auspicabile.

 

L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale.

 

Durata

 

Art. 7) La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

 

Soci

 

Art. 8) Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

 

Art. 9) L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

 

Art. 10 ) Tutti i soci hanno diritto di:

partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;

godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell’art. 18 del presente Statuto.

 

Art. 11) Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

 

Art. 12) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.

 

Art. 13) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

 

Art. 14) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

 

Assemblea dei Soci

 

Art. 15) Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

 

Art. 16) L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

 

Art. 17) L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno il 51 % dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione / affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

 

Art. 18) Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di voto attivo e passivo.

E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

 

Art. 19) All’Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

 

IN SEDE ORDINARIA:

 

approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;

eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;

eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;

deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

 

IN SEDE STRAORDINARIA:

 

deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;

deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

 

Art. 20) L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

 

Art. 21) L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

 

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

Art. 22) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per 7 giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione.

 

Consiglio Direttivo e Presidente

 

Art. 23) Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 8 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

 

Art. 24) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;

le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;

le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;

la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;

la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;

la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

la fissazione delle quote sociali;

la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;

la delibera sull’ammissione di nuovi soci;

ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

 

Art. 25) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Art.26) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni.

Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

 

Art. 27) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

 

Art. 28) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.

 

Segretario e Tesoriere

 

Art. 29) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

 

Art. 30) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

 

Art. 31) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

 

Patrimonio ed esercizio finanziario

 

Art. 32) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

 

beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;

quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;

contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.

 

Art. 33) All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

 

Art. 34) L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

 

Scioglimento

 

Art. 35) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Norme finali

 

Art. 36) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

 

Art. 37) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.